Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a società in pendenza di procedura concordataria - Illegittimità - Sussiste. Sentenza del 14/05/2015 n. 1613 - Comm. Trib. Prov. Bari - Sezione/Collegio 17
06/07/15 21:54
Intitolazione:
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a società in pendenza di procedura concordataria - Illegittimità - Sussiste.
Massima:
L'emissione della cartella di pagamento costituisce esercizio dell'azione esecutiva in quanto il concessionario attraverso di essa realizza la propria pretesa. Ne consegue che, stante il divieto esplicito previsto dall'art. 168 l.f. di iniziare azioni esecutive nei confronti di soggetti ammessi alla procedura concordataria, è illegittima e pertanto da annullare, la cartella notificata a soggetti ammessi a tale procedura.In senso contrario, comm. trib. reg. Puglia, sez. X, sent. 169 del 19 novembre 2013.