Massima:
Il procedimento di notifica previsto dall’art. 140 del c.p.c. richiede l’indicazione delle ragioni specifiche per le quali il messo notificatore se ne sia avvalso, dando atto, in particolare, delle infruttuose ricerche nel luogo di residenza, dimora o domicilio. Pertanto, è inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante deposito presso la casa comunale, che non rechi l’indicazione delle ragioni per le quali si è fatto ricorso a tale procedura, non sanabile dal principio del raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 del c.p.c..
Sentenza del 12/12/2014 n. 1077 - Comm. Trib. Prov. Campobasso - Sezione/Collegio 3
Intitolazione:
Notificazioni eseguite con la posta - necessità, per ragioni di ordine pubblico, di utilizzare la Spa Poste Italiane – Notificazioni eseguite da soggetto diverso –Inesistenza
Massima:
Ai sensi dell’art.4, comma 5, del D. Lgs. 261/99 (come novellato dal D. Lgs. 58/2011) per “esigenze di ordine pubblico” il servizio relativo alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari è riservato in “esclusiva” all’ente Poste Italiane.
La ratio della riserva “esclusiva” si ravvisa nella presunzione di veridicità riservata all’avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di utilizzo del servizio postale universale, presunzione insussistente in caso di utilizzo del servizio di posta privata.
La corretta esegesi del combinato disposto dell’art.4, comma 5 D.Lgs.261/99, che riserva all’ente Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, “ i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta” e dell’art.16 D.Lgs.546/92 che espressamente dispone che “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo posta…”, comporta che nel processo tributario le notificazioni col mezzo della posta possono essere eseguite solo dall’ente predetto.