Sentenza del 18/09/2015 n. 18448 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO- Notifica di atto impositivo- Sottoscrizione - Mancanza - Nullità degli atti- Non sussiste- Onere d'impugnazione - Sussiste - Rilevabilità d'ufficio- Inammissibile-.


Massima:

La disciplina dei vizi di nullità degli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, non può essere trasposta in ambito tributario ma deve essere necessariamente coordinata con la normativa che disciplina il diritto impositivo che pur prevedendo il vizio di nullità dell' atto tributario lo configura come vizio di legittimità;
pertanto deve essere dedotto in giudizio dal contribuente entro i termini di decadenza previsti, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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